Locazioni non abitative e Covid-19: no sfratto senza riduzione affitto

Le restrizioni normative dovute all’emergenza da coronavirus giustificano la riduzione del canone (Tribunale Venezia, ordinanza 2 ottobre 2020)

Con l’ordinanza 30 settembre – 2 ottobre 2020 il Tribunale di Venezia non ha convalidato lo sfratto per morosità intimato a seguito del mancato pagamento dei canoni di rent to buy relativi ai mesi da dicembre 2019 a maggio 2020.
Il Tribunale ha ritenuto che il mancato (o perlomeno gravemente ridotto) godimento dei locali, destinati ad attività turistico-ricettiva, da parte del conduttore a causa delle restrizioni imposte dalla normativa emergenziale abbia comportato una impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione del locatore.
Conseguentemente il conduttore, ai sensi dell’art. 1464 cod. civ., ha diritto di recedere dal contratto e/o di domandare la riduzione del canone; riduzione di cui, peraltro, si deve tenere conto ai fini della valorizzazione della gravità dell’inadempimento lamentato dall’intimante ai fini di una pronuncia in merito alla domandata risoluzione del contratto.