Corte Suprema di Cassazione “Relazione n.35/21 del 21 giugno 2021”

“Art. 3 (responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-Sars-Cov-2) e 3 bis (Responsabilità penale per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19) del decreto – legge 1° aprile 2021 n. 44 convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 2021, n.76”

 

Il decreto legge 1° aprile 2021 n. 44, recante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars- Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, entrato in vigore il 1° aprile 2021, all’art.3-non modificato dalla legge di conversione n. 71 del 2021-ha introdotto la seguente disposizione in tema di responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-Covid 19

 

Art. 3 “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-Sars-Cov-2”

– Per i fatti di cui agli art. 589 e 590 c.p. verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel procedimento di autorizzazione all’emissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

– Il successivo art. 3-bis, aggiunto da legge di conversione n. 71 del 2021, è entrato in vigore il 1° giugno scorso- ha previsto, in senso più ampio, la seguente ipotesi di limitazione della responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica.

L’art.3 bis dispone i fatti di cui agli art. 589 e 590 durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 commessi nell’esercizio di una professione sanitaria sono punibili solo nei casi di colpa grave.

Ai fini della valutazione del grado di colpa, il Giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conseguenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da Sars-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero di casi da trattare, oltre che  del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.

 

Ebbene, le ultime due norme costituiscono la risposta  normativa del legislatore e del Parlamento al delicato tema della responsabilità in ambito medico-sanitario.

Resta comunque salvo l’eventuale risarcimento del danno in ambito civile.