LE SEZIONI UNITE DELL A CASSAZIONE FANNO CHIAREZZA IN ORDINE ALLA CONTROVERSA QUESTIONE RIGUARDANTE L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA ANTIUSURA AGLI INTERESSI MORATORI.
A seguito dei contrasti che si erano formati nel merito ed anche in sede di legittimità, le Sezioni Unite della Cassazione Civile, investite della questione dall’Ordinanza n. 26946 del 22/10/2019 dalla 1a Sezione della Cassazione Civile, con sentenza n. 19597 del 18/09/2020, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
– La disciplina antiusura, normata con l’art. 644 cp e l’art. 2 L. 108/96 nonché dal d.l. n. 394 del 2000 di interpretazione convertito nella L. n. 24 del 2001, si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
– La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
– Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.
– Si applica l’art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
– Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione dell’usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento.
– Nei contratti conclusi con un consumatore concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c., con tutte le notevoli conseguenze di protezione a favore del consumatore.
– L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre, dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.