Stalking in condominio: ammissibili le riprese nelle aree comuni
Per la Cassazione, le immagini delle parti comuni del condominio riprese dalle telecamere sono utilizzabili per incastrare lo stalker perché non violano la privacy
L'indagato per stalking può essere raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla propria vittima se ripreso dalle telecamere installate per controllare le parti comuni del condominio perché non violano la privacy. Queste in sostanza le conclusioni della sentenza n. 32544/2020 della Cassazione al termine di una vicenda che inizia con l'applicazione da parte del Gip della misura cautelare che prevede il divieto di avvicinamento alla vittima di atti persecutori.
Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-Sars-Cov-2
Corte Suprema di Cassazione “Relazione n.35/21 del 21 giugno 2021”
“Art. 3 (responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-Sars-Cov-2) e 3 bis (Responsabilità penale per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19) del decreto – legge 1° aprile 2021 n. 44 convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 2021, n.76”
Il decreto legge 1° aprile 2021 n. 44, recante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars- Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, entrato in vigore il 1° aprile 2021, all’art.3-non modificato dalla legge di conversione n. 71 del 2021-ha introdotto la seguente disposizione in tema di responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-Covid 19
Art. 3 “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-Sars-Cov-2”
- Per i fatti di cui agli art. 589 e 590 c.p. verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel procedimento di autorizzazione all’emissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.
- Il successivo art. 3-bis, aggiunto da legge di conversione n. 71 del 2021, è entrato in vigore il 1° giugno scorso- ha previsto, in senso più ampio, la seguente ipotesi di limitazione della responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica.
L’art.3 bis dispone i fatti di cui agli art. 589 e 590 durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 commessi nell’esercizio di una professione sanitaria sono punibili solo nei casi di colpa grave.
Ai fini della valutazione del grado di colpa, il Giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conseguenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da Sars-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero di casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.
Ebbene, le ultime due norme costituiscono la risposta normativa del legislatore e del Parlamento al delicato tema della responsabilità in ambito medico-sanitario.
Resta comunque salvo l’eventuale risarcimento del danno in ambito civile.